Mediazione

1. Cosa è la Mediazione

La Mediazione, destinata alla conciliazione, è l’attività svolta da un terzo imparziale (il Mediatore), e finalizzata ad assistere due o più persone sia nella ricerca di un accordo ami­chevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

2. Chi è il Mediatore?

Il Mediatore è la persona che, individualmente o collegialmente, svolge l’attività di media­zione rimanendo privo in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti.

3. Dovere di riservatezza

Il Mediatore è tenuto al segreto professionale ed ha l’obbligo di riservatezza, cioè, nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore, può essere rivelata alla controparte e nessuna informazione resa da chiunque delle parti, potrà essere rivelata a ter­zi. Le informazioni riservate comunque, sono inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.

4. Cosa dice la legge

In Italia la Mediazione è regolata dal Decreto Legge 28/2010, attuazione della Direttiva Europea 2008/52/CE. 11 Dlgs 28/2010 stabilisce che dal 20 marzo 2011 la Mediazione sarà obbligatoria nella maggior parte delle controversie.

5. Perchè è stato reso obbligatorio il tentativo di conciliazione?

In Italia la durata media di un processo civile è di 5-7 anni, con conseguenti costi impor­tanti per le parti e per la società.
In pratica questo significa, che in qualsiasi causa civile, che sia per morosità, di un cliente che non paga, una lite condominiale, un disaccordo di famiglia o successioni ereditarie, la sentenza che dovrà dare luogo all’esecuzione della decisione del Giudice, arriverà media­mente, a 5-7 anni dal deposito dell’atto di citazione in Tribunale (che poi e stato solita­mente preceduto da mesi di corrispondenza fra gli Avvocati delle parti). Oltre ciò, fare una causa significa costi certi (ed a volte molto più alti di quanto preventivato), tempi lunghi, esito incerto.
I dati 1STAT sui procedimenti civili dell’anno 2009 parlano da se:

  • oltre 3 milioni e mezzo i procedimenti pendenti nei Tribunali Ordinari
  • oltre 1 milione e 700 mila i procedimenti pendenti ai Giudici di Pace
  • oltre 420.000 procedimenti civili pendenti nelle Corti d’Appello
  • nel 2010 un totale di oltre 6 milioni i processi civili pendenti, coinvolgendo un minimo di 12 milioni di cittadini, che oggi come oggi, stanno aspettando la giustizia, ma che sicuramente hanno sostenuto costi importanti.

i numeri crescono, ogni anno. L’istituzione della Mediazione renderà più veloce, efficace e meno costoso la gestione delle controversie civili e commerciali.

6. Materie obbligatoriamente soggette a Mediazione

  • Diritti reali (Diritto di proprietà, di usufrutto, ecc…)
  • Divisione dei beni
  • Successioni ereditarie e patti familiari
  • Locazione
  • Comodato
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
  • Risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo pubblicitario
  • Affitto di aziende
  • Contratti finanziari, bancari e assicura­tivi (polizze assicurative)

7. Cosa vuol dire improcedibilità?

L’improcedibilità significa che per le materie obbligatorie (quelle sopra citate per esempio), prima di avviare una procedura giudiziaria, e obbligatorio partecipare a un processo di Me­diazione, tentando una soluzione amichevole per la risoluzione della controversia. Gli Avvocati sono tenuti ad informare il cliente dell’obbligo della Mediazione.

8. Qualè la diffferenza principale fra Mediazione e processo civile in tribunale?

Il Mediatore non è un Giudice e non deve dare ne ragione, ne torto ad alcuna delle parti. Il suo compito è assistere le parti per creare una comunicazione costruttiva fra loro: ciò dovrebbe portarle a RISOLVERE la controversia. Vediamo un esempio concreto:

 

MEDIAZIONE PROCESSO GIUDIZIALE
DURATA 2-3 mesi Mediamente minimo 3 – 4 anni
COSTI 400 € mediamente 6.000 – 8.000 €
COSTI AGGIUNTIVI Nessuna (per le agevolazioni fiscali vedi il punto 14) Marche da bollo, consulti di parte e di Ufficio
CLIMA NEL PROCESSO Cooperativo, costruttivo, fair Divisivo, distruttivo, litigioso
CHI DECIDE Le parti stesse Il Giudice
PRIVACY Assolutamente confidenziale La sentenza emessa dal giudice è pubblica

9. Che cosa accade se si procede civilmente (si fa subito causa), saltando la Mediazione?

L’Avvocato, quando presenta al Tribunale un atto di citazione, per le materie obbligatorie, dovrà allegare all’atto di citazione, il verbale negativo della Mediazione, che e la prova che le parti avevano già partecipato alla procedura di Mediazione. Se l’accordo non viene allegato all’atto di citazione, il Giudice immediatamente rigetta l’atto, rimandando le parti in Mediazione.

10. E le altre controversie?

Quando d si trova in situazioni litigiose o emotivamente coinvolgenti, diventa molto difficile comunicare in maniera costruttiva e trovare la strada che porta a risolvere la lite. Il Mediatore, rappresentando una specie di “ponte” fra le parti – ed essendo terzo ed imparziale – , potrà essere di particolare sostegno nel creare un clima costruttivo fra di esse. Per questo motivo, anche nelle materie non obbligatorie, prima di citare la parte in giudizio, e fortemente consigliato di rivolgersi all’istituto della Mediazione.
La mediazione, può essere di particolare aiuto, importanza ed efficacia in quei casi, in cui le parti non sono ancora arrivate ad instaurare un procedimento civile, ma i rapporti, in mancanza di un accordo, sono tesi o inesistenti.

11. Come si svolge la Mediazione?

La parte the desidera avviare la procedura, presenta la domanda di Mediazione a un organi­smo accreditato presso il Ministero della Giustizia come EBManagement (per l’elenco degli Organismi: www.giu­stizia.it). Entro 15 giorni dalla data del deposito della domanda, viene fissato il primo incontro con la presenza delle parti, il Mediatore (ed eventualmente i legali da loro incaricati). Il numero delle udienze o incontri necessari dipende dalla disponibilità e/o necessità delle parti e dalla complessità della controversia. In caso di una controversia particolarmente complessa o difficile dal punto di vista tecnico, il Mediatore, d’accordo con almeno una delle parti, potrà chiedere l’intervento di un Consulente Tecnico.

12. Cosa succede nel caso di accordo in Mediazione?

In questo caso viene stilato un contratto fra le parti in base all’accordo verbale raggiunto, che potrà essere omologato dal Presidente del Tribunale, avendo cosi efficacia esecutiva.

13. Cosa succede se non arriva un accordo?

Nel caso di mancato accordo fra le parti, la controversia procede seguendo le ordinarie vie giudiziarie. Il verbale negativo viene allegato all’atto di citazione. Le dichiarazioni fatte e le informazioni rese durante il procedimento della Mediazione, non faranno parte del giudizio.

14. Quali sono i costi?

I costi sono determinati dal Decreto Legislativo 28/2010, sono basati sul valore della controversia e dettagliati nella seguente tabella:

VALORE DELLA CONTROVERSIA INDENNITA’ DOVUTA DA CIASCUNO DELLE PARTI (€)
0 – 1.000 65
1.001 – 5.000 130
5.001 – 10.000 240
10.001 – 25.000 360
25.001 – 50.000 600
50.001 – 250.000 1.000
250.001 – 500.000 2.000
500.001 – 2.500.000 3.800
2.500.001 – 5.000.000 5.200
oltre 5.000.000 9.200

15. Ci sono delle agevolazioni fiscali riguardo la procedura di Mediazione?

Scegliendo la Mediazione per la risoluzione di una controversia al posto delle vie giudiziarie sono previste una serie di agevolazioni fiscali:

  • tutti gli atti, documenti, provvedimenti relativi al procedimento, sono esenti dall’im­posta di bollo e da ogni spesa o tassa (al contrario del Tribunale)
  • il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 Euro.
  • in caso di successo della Mediazione, è riconosciuto un credito d’imposta fino a con­correnza di € 500 EUR. ln caso di insuccesso della Mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

16. Cosa succede se l’altra parte non si presenta alla Mediazione?

Se la parte invitata non si presenta alla Mediazione senza giustificato motivo, ci sono due possibilità:

  • se il Mediatore ritiene di avere sufficienti informazioni sulla controversia, può, a suo insindacabile giudizio, fare una proposta di conciliazione. Dopodiché, le parti dovranno informare il Mediatore entro 7 giorni dalla data della ricezione della proposta, dell’ac­cettazione o meno della stessa. ln caso di mancata comunicazione anche da parte di una delle parti, la proposta è da considerare rifiutata, e la Mediazione si chiude con un verbale negativo.
  • se il Mediatore ritiene di non avere abbastanza informazioni sulla controversia in que­stione, la mediazione si chiude con verbale negativo. ln questo caso si può procedere al procedimento giudiziario.

    IMPORTANTE !
    In base all’art. 116. del Codice di procedura civile, nel caso di procedimento giudiziario, il Giudice potrà valutare la mancata presentazione di una delle parti alla Mediazione (senza giustificato motivo – es. certificato medico), come comportamento poco collaborativo con le conseguenze del caso.

17. Quando rivolgersi quindi alla Mediazione?

  • In ogni caso, obbligatoriamente nel caso di controversia civile o commerciale, nelle materie con pena di improcedibilità (vedi punto 6.)
  • Considerando i benefici sia economici, sia procedurali e di efficacia, anche in caso altre materie non obbligatorie.

18. Dove si può rivolgere istanza di Mediazione?

L’attività di Mediazione deve essere svolta solo da Organismi pubblici o privati, accreditati dal Ministero della Giustizia come EBManagement.