Spese di avvio e spese di Mediazione per il primo incontro

Per l’iscrizione del procedimento e per l’adesione allo stesso, nonché per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, ai sensi dell’art. 28 D.M. 24/10/23 n. 150, le parti sono tenute a versare (le parti istanti alla presentazione della domanda di mediazione e le parti invitate all’atto di adesione al procedimento) un importo a titolo di INDENNITA’, che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro, oltre le eventuali spese vive per le convocazioni, firme digitali e rilascio copie dei verbali, negli importi sotto individuati. Tali spese sono inderogabili a pena di cancellazione dell’Organismo di Mediazione ex art.36, comma I lett. c) D.M. n.150/2023.
PER LE MATERIE OBBLIGATORIE:
(condizione di procedibilità e demandata dal Giudice) importi già ridotti di 1/5:

  • Quando il primo incontro si conclude senza l’accordo ed il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute esclusivamente le INDENNITA’ di cui alle superiori tabelle.
  • Quando il primo incontro si conclude con l’accordo, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio, con una maggiorazione del 10%.
  • Quando l’Accordo si raggiunge in incontri successivi al primo, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A, maggiorate del 25%, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio.
  • Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude senza l’accordo, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio.
  • In caso di raggiungimento dell’accordo in incontri successivi al primo, gli importi massimi della Tabella A possono essere maggiorati fino al 20% in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde richiesta delle parti; b) complessità della questione affrontata, anche in ragione dell’impegno richiesto al
    mediatore valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
  • Sono inoltre dovute oltre le spese e le indennità di mediazione, le spese accessorie quali ad esempio il servizio di notifica, i mezzi messi a disposizione dell’ente per le mediazioni in videoconferenza e o per la firma digitale.
  • Sono inoltre dovute inoltre a discrezione dell’Ente € 50,00 per ogni rinvio non giustificato o preventivamente comunicato all’organismo di mediazione.

TABELLA A
Quando il primo incontro si conclude con l’Accordo o quando si prosegue nel tentativo di mediazione, a prescindere dal raggiungimento dell’accordo o meno, ai sensi dell’art. 31 DM 24/10/23 n. 150 Tabella A, ciascuna parte è tenuta a pagare gli importi sotto indicati, come quantificati in base alle detrazioni e aumenti previsti e sopra descritti.
ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE OBBLIGATORIE, TABELLA A:

 

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE VOLONTARIE, TABELLA A:

SI INFORMA INOLTRE CHE ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 149/2022:

1) In caso di raggiungimento dell’accordo la parte che ha corrisposto le indennità di mediazione all’Organismo di Mediazione può usufruire di un credito d’imposta fino a €600,00 (esclusa l’iva e le spese vive) che si riduce alla metà cioè €300,00 in caso di mancato raggiungimento
dell’accordo
2) Se la procedura di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la parte che le ha corrisposte può beneficiare di un ulteriore credito di imposta fino a €600,00 commisurato al compenso corrisposto al legale di fiducia che l’ha assistita in mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi
3) Qualora il giudizio pendente si estingua in conseguenza del raggiungimento dell’accordo di mediazione durante una procedura di mediazione la parte che lo ha sopportato può beneficiare di un credito d’imposta commisurato al contributo unificato già versato fino a concorrenza di €518,00.